LA GIUNTA REGIONALE
   Premesso  che  la  Giunta  regionale, con proprie deliberazioni n.
V/62221 del 30 dicembre 1994 e n.  V/66796  dell'11  aprile  1995  ha
approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n.
57  del  27  maggio  1985, il vincolo paesistico afferente l'area dei
Navigli Grande e Pavese, in comune di Milano, cosi'  come  delimitata
nella planimetria allegata alle citate deliberazioni;
   Rilevato che con le deliberazioni sopra citate la Giunta regionale
ha  altresi' approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27
maggio 1985, n. 57, i criteri di  gestione  del  vincolo  stesso  "da
rispettarsi  ai  fini  della protezione degli interessi paesistici in
relazione al bene medisimo", avvalendosi al riguardo  delle  proposte
formulate  dalla  Commissione  provinciale  di Milano per le bellezze
naturali, cosi' come modificate ed integrate  in  accoglimento  delle
osservazioni pervenute;
   Rilevato   altresi'   che,  conformemente  all'orientamento  della
giurisprudenza amministrativa, "il sacrificio dello  jus  aedificandi
imposto  al  proprietario di un suolo dal vincolo paesistico, emanato
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 non puo' essere  totale,
e  non  preclude,  quindi,  all'interessato  di esercitare il proprio
diritto  secondo  una   diversa   prospettazione   architettonica   e
ambientale  che  risulti  aderente  ai limiti legali ed alle esigenze
connesse alla tutela dei valori protetti" (Cons. di Stato,  sez.  VI,
dec. n. 978 del 24 ottobre 1980);
   Riscontrato che la strumentazione urbanistica vigente in comune di
Milano   attribuisce  alle  aree,  inserite  all'interno  dell'ambito
vincolato  dei  Navigli,  destinazione   edificatoria   residenziale,
prevedendo un comparto di edilizia economica e popolare (lotto 2MI211
-  Cascina  Caimera), nonche' diversi ambiti di recupero, i cui piani
attuativi risultavano peraltro gia' elaborati, a  cura  della  stessa
Amministrazione  comunale  di Milano, al momento di entrata in vigore
del vincolo paesistico;
   Verificato, in particolare, che gli  interventi  edilizi  previsti
nel  lotto  2MI211 - Cascina Caimera -, oltre ad essere conformi alla
strumentazione urbanistica vigente in  comune  di  Milano,  risultano
beneficiari  di  un  finanziamento  regionale, peraltro attribuito in
epoca precedente alla data di apposizione del vincolo paesistico;
   Dato atto che "il vincolo paesistico imposto ai sensi della  legge
29  giugno  1939, n. 1497 non impedisce che le aree vincolate vengano
incluse in un piano di zona  per  l'edilizia  economica  e  popolare,
poiche'  tale  vincolo  non determina l'assoluta inedificabilita', ma
soltanto  l'esigenza  che  i  singoli  interventi  di  trasformazione
riportino il preventivo nullaosta dell'autorita' preposta alla tutela
delle bellezze naturali" (Cons. di Stato, sez. VI, dec. n. 299 del 25
marzo 1980);
   Ricordato  che  avverso  le  sopra  richiamate deliberazioni della
Giunta regionale di  approvazione  del  vincolo  n.  V/62221  del  30
ottobre   1994  e  n.  V/66796  dell'11  aprile  1995  l'Associazione
ambientalista  Italia  Nostra  ha  interposto   ricorso   al   T.A.R.
(rubricato   al   N.R.G.   2571/95),  con  contestuale  richiesta  di
sospensione, accolta in data 26 luglio 1995, che ha  conseguentemente
comportato   l'impossibilita'   di   procedere   al   rilascio  delle
autorizzazioni paesistiche, preliminari all'esercizio  dell'attivita'
edilizia;
   Rilevato  altresi'  che,  pochi  giorni  prima  dell'ordinanza  di
sospensiva del T.A.R. e, precisamente, in data  18  luglio  1995,  il
Ministero  per  i  Beni Culturali e Ambientali, su conforme richiesta
della Sovraintendenza ai Beni Culturali  di  Milano,  aveva  peraltro
proceduto all'annullamento delle autorizzazioni paesistiche, relative
al  comparto  di  Edilizia  Economica  e  Popolare  Cascina  Caimera,
rilasciate dalla Regione in  vigenza  dei  criteri  di  gestione  del
vincolo;
   Rilevato  che  la regione Lombardia, a seguito della situazione di
stallo creatasi  e  tenuto  conto  delle  richieste  di  chiarimenti,
formulate  dai  soggetti  attuatori,  in ordine ai criteri da seguire
nella predisposizione dei  piani  attuativi,  ha  ritenuto  opportuno
attivare  la  Commissione  Provinciale  di  Milano  per  le  Bellezze
Naturali, organismo consultivo del quale e' membro di  diritto  anche
il Sovraintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici;
   Dato  atto  che la Commissione ha iniziato i propri lavori in data
23 ottobre 1995, e che gli stessi proseguiti con  l'esame  dei  piani
attuativi  afferenti  l'ambito  vincolato,  cosi' come sinteticamente
riepilogato nel verbale conclusivo del 30 luglio  1996  nei  seguenti
termini: "In particolare sono stati presi in esame il piano attuativo
ex  lege  167  nell'area  della  Cascina  Caimera e i Piani attuativi
Deneb, Immobiliare Monte Rosa, Centro Storico,  Morivione,  Ronchetto
sul  Naviglio e altri" e che tale esame "ha evidenziato la necessita'
di apportare  alcune  specificazioni  alla  normativa  contenuta  nei
criteri del vincolo";
   Dato   atto   altresi'   che  il  planivolumetrico  afferente  gli
interventi di edilizia  economica  e  popolare,  da  effettuarsi  nel
comparto  Cascina  Caimera  -  2MI211  - e' stato oggetto di un primo
esame nel corso della seduta n. 2 del 6 novembre 1995  (cfr.  verbale
n.  2  della  commissione), dove l'organo consultivo in questione, in
via   unanime,   ha   espresso   il   proprio    parere    favorevole
all'edificazione  prospettata  "con le seguenti condizioni: a) che il
planivolumetrico venga integrato da un progetto di sistemazione delle
aree a verde, che dovra' essere orientato al  mantenimento  del  cono
ottico  e di sistemazione al contorno dell'edificato con alberature e
spazi liberi; b) che in relazione alla progettazione del verde  venga
compiuto  un  ulteriore  sforzo  per  tentare di migliorare l'assetto
distributivo dei fabbricati, anche perche' le tipologie adottate sono
diversificate in tre blocchi  non  collegati  da  un  disegno  urbano
riconoscibile";
   Rilevato,  sempre  con  riferimento  agli  interventi di E.R.P. da
realizzarsi nel lotto Cascina Caimera, che la Commissione Provinciale
in questione si e' ulteriormente  espressa,  in  via  unamine,  nella
seduta  del  22  novembre  1995  (cfr.  verbale  n.  3),  in tal modo
determinandosi: "La Commissione quindi procede prima di tutto a  dare
una   valutazione   sugli  ulteriori  elementi  fornitegli,  relativi
all'intervento Cascina Caimera, che si sintetizza nel seguente  modo:
a)  va bene la soluzione del verde prospettata nell'elaborato redatto
dallo  studio  degli  architetti  (...)"  all'uopo  incaricati;   "b)
accettabile risulta la soluzione planivolumetrica ivi rappresentata a
condizione  che l'accesso ciclabile indicato sull'Alzaia del Naviglio
Pavese venga posizionato a confine con il quartiere Torretta";
   Atteso   che   i   lavori   della   Commissione,  complessivamente
considerati, sono stati puntualizzati, in via definitiva, nel verbale
del 30 luglio 1996, che con specifico riferimento agli interventi  di
E.R.P.  del  comparto  Caimera,  cosi'  espressamente  dispone:  "per
favorire l'insediamento del  Piano  ex  lege  167  sull'area  Cascina
Caimera  si  e'  proceduto  a  suggerire  (ottenendo  nuove soluzioni
adesive: 1) una distribuzione planivolumetrica  dei  fabbricati  piu'
compatta,  che  permettesse  di rientrare negli ambiti gia' riservati
alla edificazione nelle planimetrie del vincolo; 2) un intervento  di
consistente  rilievo  nella  progettazione  delle  aree verdi esterne
all'iniziativa e di quelle interne al comparto edificato. Il progetto
rielaborato ed infine approvato prevede la costituzione di  tre  aree
boscate  su  tre  lati  del comparto edificato. La sistemazione degli
alberi e la loro qualita' botanica sono state  studiate  da  un  noto
esperto   di   progettazione   del   verde  nelle  loro  peculiarita'
intrinseche, colorazioni, forme e distribuzioni, con il proposito  di
fornire una precisa e corretta riqualificazione paesistica rientrante
nei canoni del vincolo";
   Ritenuto  dunque  opportuno  recepire, mediante l'assunzione di un
formale provvedimento deliberativo, le  determinazioni  assunte,  nei
termini  sopra  esposti,  dalla Commissione Provinciale, integrando e
specificando, conseguentemente, i criteri di  gestione  del  vincolo,
contenuti  nelle  precedenti  deliberazione della Giunta regionale n.
V/66621 del 30 dicembre 1994 e n.  VI/1497/39  dell'11  aprile  1995,
anche  in  ragione  della  considerazione,  evidenziata  dalla stessa
Commissione Provinciale (cfr. verbale 30 luglio 1996),  ossia  quella
di "evitare che un'interpretazione rigida e letterale della normativa
vanificasse  i  presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei
criteri";
   Rilevato  altresi'  che,  durante  il  corso  dei   lavori   della
Commissione Provinciale, il Consiglio di Stato, con propria ordinanza
n.  1301/95  ha  peraltro annullato l'ordinanza di sospensiva assunta
dal T.A.R. Lombardia, con cio' riattribuendo validita'  ed  efficacia
alle sopra citate deliberazioni regionali;
   Atteso  inoltre che la celere definizione dell'iter procedimentale
prodromico alla concreta attivazione  degli  interventi  di  edilizia
economica e popolare del lotto Caimera si pone come indilazionabile e
urgente,  dato  che la Giunta regionale, con propria deliberazione n.
VI/20609 del 15 novembre 1996, ha individuato la data  del  31  marzo
1997  come  termine  per l'inizio dei lavori oggetto di finanziamento
pubblico;
   Viste le istanze del 24 dicembre  1996  e  del  31  gennaio  1997,
presentate  ai  mandatari dei soggetti attuatori degli interventi nel
lotto in questione, con le quali e' stata chiesta sia, l'approvazione
degli interventi de quibus  mediante  lo  strumento  dell'accordo  di
programma,  di  cui  all'art. 27 della legge 142/90 e legge regionale
14/93, al fine di contestualizzare, in un unico momento  decisionale,
le  determinazioni  degli  Enti  coinvolti  nel procedimento, nonche'
l'assunzione di  uno  "specifico  atto  deliberativo"  per  il  lotto
Caimera,  dato  il  "rilevante  carattere  sociale  che  l'iniziativa
riveste";
   Visto  l'art.  11  della  legge n. 247/1974 che detta disposizioni
acceleratorie  dei  procedimenti  aventi  ad  oggetto  interventi  di
edilizia  residenziale  fruenti  di  finanziamento  pubblico, nonche'
l'art. 2, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede
il  ricorso  allo  strumento  dell'accordo  di  programma   per   gli
interventi  finanziati  ma  non attivati nei termini legislativamente
previsti;
   Dato atto che, ai  sensi  dell'art.  1,  punto  a)  del  D.lgs  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  D.lgs  n. 479/1993, la
presente deliberazione e' soggetta a controllo;
   A voti unanimi espressi nelle forme di legge
                              Delibera:
   1)  di  prendere  atto  e  di  recepire  le  determinazioni  e  le
valutazioni tecnico paesistiche assunte dalla Commissione Provinciale
per  le Bellezze Naturali di Milano, all'uopo assumendo come propri i
contenuti del verbale conclusivo del 30 luglio 1996,  nonche'  quelli
evidenziati  nei citati verbali del 6 novembre 1995 e del 22 novembre
1995,  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  come   parte
integrante e sostanziale;
   2)   di   accogliere,  conseguentemente,  l'attivazione  dell'iter
procedimentale, cosi' come richiesto dagli operatori con le note  del
24  dicembre  1996  e  del  30 gennaio 1997, data la funzione sociale
connessa interventi, oggetto di finanziamento pubblico;
   3) di  dare  mandato  congiunto  all'Assessore  all'Urbanistica  e
Territorio   e   all'Assessore   ai   Lavori   Pubblici  ed  Edilizia
Residenziale ad assumere  gli  ulteriori,  successivi  provvedimenti,
sottesi   all'effettivo   inizio   degli   interventi,   oggetto   di
finanziamento pubblico.
   Milano, 18 febbraio 1997
                                 Il segretario: MINICHETTI