LA GIUNTA REGIONALE Premesso che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e n. V/66796 dell'11 aprile 1995 ha approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985, il vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese, in comune di Milano, cosi' come delimitata nella planimetria allegata alle citate deliberazioni; Rilevato che con le deliberazioni sopra citate la Giunta regionale ha altresi' approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, i criteri di gestione del vincolo stesso "da rispettarsi ai fini della protezione degli interessi paesistici in relazione al bene medisimo", avvalendosi al riguardo delle proposte formulate dalla Commissione provinciale di Milano per le bellezze naturali, cosi' come modificate ed integrate in accoglimento delle osservazioni pervenute; Rilevato altresi' che, conformemente all'orientamento della giurisprudenza amministrativa, "il sacrificio dello jus aedificandi imposto al proprietario di un suolo dal vincolo paesistico, emanato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 non puo' essere totale, e non preclude, quindi, all'interessato di esercitare il proprio diritto secondo una diversa prospettazione architettonica e ambientale che risulti aderente ai limiti legali ed alle esigenze connesse alla tutela dei valori protetti" (Cons. di Stato, sez. VI, dec. n. 978 del 24 ottobre 1980); Riscontrato che la strumentazione urbanistica vigente in comune di Milano attribuisce alle aree, inserite all'interno dell'ambito vincolato dei Navigli, destinazione edificatoria residenziale, prevedendo un comparto di edilizia economica e popolare (lotto 2MI211 - Cascina Caimera), nonche' diversi ambiti di recupero, i cui piani attuativi risultavano peraltro gia' elaborati, a cura della stessa Amministrazione comunale di Milano, al momento di entrata in vigore del vincolo paesistico; Verificato, in particolare, che gli interventi edilizi previsti nel lotto 2MI211 - Cascina Caimera -, oltre ad essere conformi alla strumentazione urbanistica vigente in comune di Milano, risultano beneficiari di un finanziamento regionale, peraltro attribuito in epoca precedente alla data di apposizione del vincolo paesistico; Dato atto che "il vincolo paesistico imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 non impedisce che le aree vincolate vengano incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, poiche' tale vincolo non determina l'assoluta inedificabilita', ma soltanto l'esigenza che i singoli interventi di trasformazione riportino il preventivo nullaosta dell'autorita' preposta alla tutela delle bellezze naturali" (Cons. di Stato, sez. VI, dec. n. 299 del 25 marzo 1980); Ricordato che avverso le sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del vincolo n. V/62221 del 30 ottobre 1994 e n. V/66796 dell'11 aprile 1995 l'Associazione ambientalista Italia Nostra ha interposto ricorso al T.A.R. (rubricato al N.R.G. 2571/95), con contestuale richiesta di sospensione, accolta in data 26 luglio 1995, che ha conseguentemente comportato l'impossibilita' di procedere al rilascio delle autorizzazioni paesistiche, preliminari all'esercizio dell'attivita' edilizia; Rilevato altresi' che, pochi giorni prima dell'ordinanza di sospensiva del T.A.R. e, precisamente, in data 18 luglio 1995, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, su conforme richiesta della Sovraintendenza ai Beni Culturali di Milano, aveva peraltro proceduto all'annullamento delle autorizzazioni paesistiche, relative al comparto di Edilizia Economica e Popolare Cascina Caimera, rilasciate dalla Regione in vigenza dei criteri di gestione del vincolo; Rilevato che la regione Lombardia, a seguito della situazione di stallo creatasi e tenuto conto delle richieste di chiarimenti, formulate dai soggetti attuatori, in ordine ai criteri da seguire nella predisposizione dei piani attuativi, ha ritenuto opportuno attivare la Commissione Provinciale di Milano per le Bellezze Naturali, organismo consultivo del quale e' membro di diritto anche il Sovraintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici; Dato atto che la Commissione ha iniziato i propri lavori in data 23 ottobre 1995, e che gli stessi proseguiti con l'esame dei piani attuativi afferenti l'ambito vincolato, cosi' come sinteticamente riepilogato nel verbale conclusivo del 30 luglio 1996 nei seguenti termini: "In particolare sono stati presi in esame il piano attuativo ex lege 167 nell'area della Cascina Caimera e i Piani attuativi Deneb, Immobiliare Monte Rosa, Centro Storico, Morivione, Ronchetto sul Naviglio e altri" e che tale esame "ha evidenziato la necessita' di apportare alcune specificazioni alla normativa contenuta nei criteri del vincolo"; Dato atto altresi' che il planivolumetrico afferente gli interventi di edilizia economica e popolare, da effettuarsi nel comparto Cascina Caimera - 2MI211 - e' stato oggetto di un primo esame nel corso della seduta n. 2 del 6 novembre 1995 (cfr. verbale n. 2 della commissione), dove l'organo consultivo in questione, in via unanime, ha espresso il proprio parere favorevole all'edificazione prospettata "con le seguenti condizioni: a) che il planivolumetrico venga integrato da un progetto di sistemazione delle aree a verde, che dovra' essere orientato al mantenimento del cono ottico e di sistemazione al contorno dell'edificato con alberature e spazi liberi; b) che in relazione alla progettazione del verde venga compiuto un ulteriore sforzo per tentare di migliorare l'assetto distributivo dei fabbricati, anche perche' le tipologie adottate sono diversificate in tre blocchi non collegati da un disegno urbano riconoscibile"; Rilevato, sempre con riferimento agli interventi di E.R.P. da realizzarsi nel lotto Cascina Caimera, che la Commissione Provinciale in questione si e' ulteriormente espressa, in via unamine, nella seduta del 22 novembre 1995 (cfr. verbale n. 3), in tal modo determinandosi: "La Commissione quindi procede prima di tutto a dare una valutazione sugli ulteriori elementi fornitegli, relativi all'intervento Cascina Caimera, che si sintetizza nel seguente modo: a) va bene la soluzione del verde prospettata nell'elaborato redatto dallo studio degli architetti (...)" all'uopo incaricati; "b) accettabile risulta la soluzione planivolumetrica ivi rappresentata a condizione che l'accesso ciclabile indicato sull'Alzaia del Naviglio Pavese venga posizionato a confine con il quartiere Torretta"; Atteso che i lavori della Commissione, complessivamente considerati, sono stati puntualizzati, in via definitiva, nel verbale del 30 luglio 1996, che con specifico riferimento agli interventi di E.R.P. del comparto Caimera, cosi' espressamente dispone: "per favorire l'insediamento del Piano ex lege 167 sull'area Cascina Caimera si e' proceduto a suggerire (ottenendo nuove soluzioni adesive: 1) una distribuzione planivolumetrica dei fabbricati piu' compatta, che permettesse di rientrare negli ambiti gia' riservati alla edificazione nelle planimetrie del vincolo; 2) un intervento di consistente rilievo nella progettazione delle aree verdi esterne all'iniziativa e di quelle interne al comparto edificato. Il progetto rielaborato ed infine approvato prevede la costituzione di tre aree boscate su tre lati del comparto edificato. La sistemazione degli alberi e la loro qualita' botanica sono state studiate da un noto esperto di progettazione del verde nelle loro peculiarita' intrinseche, colorazioni, forme e distribuzioni, con il proposito di fornire una precisa e corretta riqualificazione paesistica rientrante nei canoni del vincolo"; Ritenuto dunque opportuno recepire, mediante l'assunzione di un formale provvedimento deliberativo, le determinazioni assunte, nei termini sopra esposti, dalla Commissione Provinciale, integrando e specificando, conseguentemente, i criteri di gestione del vincolo, contenuti nelle precedenti deliberazione della Giunta regionale n. V/66621 del 30 dicembre 1994 e n. VI/1497/39 dell'11 aprile 1995, anche in ragione della considerazione, evidenziata dalla stessa Commissione Provinciale (cfr. verbale 30 luglio 1996), ossia quella di "evitare che un'interpretazione rigida e letterale della normativa vanificasse i presupposti stessi che avevano indotto la stesura dei criteri"; Rilevato altresi' che, durante il corso dei lavori della Commissione Provinciale, il Consiglio di Stato, con propria ordinanza n. 1301/95 ha peraltro annullato l'ordinanza di sospensiva assunta dal T.A.R. Lombardia, con cio' riattribuendo validita' ed efficacia alle sopra citate deliberazioni regionali; Atteso inoltre che la celere definizione dell'iter procedimentale prodromico alla concreta attivazione degli interventi di edilizia economica e popolare del lotto Caimera si pone come indilazionabile e urgente, dato che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. VI/20609 del 15 novembre 1996, ha individuato la data del 31 marzo 1997 come termine per l'inizio dei lavori oggetto di finanziamento pubblico; Viste le istanze del 24 dicembre 1996 e del 31 gennaio 1997, presentate ai mandatari dei soggetti attuatori degli interventi nel lotto in questione, con le quali e' stata chiesta sia, l'approvazione degli interventi de quibus mediante lo strumento dell'accordo di programma, di cui all'art. 27 della legge 142/90 e legge regionale 14/93, al fine di contestualizzare, in un unico momento decisionale, le determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, nonche' l'assunzione di uno "specifico atto deliberativo" per il lotto Caimera, dato il "rilevante carattere sociale che l'iniziativa riveste"; Visto l'art. 11 della legge n. 247/1974 che detta disposizioni acceleratorie dei procedimenti aventi ad oggetto interventi di edilizia residenziale fruenti di finanziamento pubblico, nonche' l'art. 2, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il ricorso allo strumento dell'accordo di programma per gli interventi finanziati ma non attivati nei termini legislativamente previsti; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, punto a) del D.lgs n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.lgs n. 479/1993, la presente deliberazione e' soggetta a controllo; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera: 1) di prendere atto e di recepire le determinazioni e le valutazioni tecnico paesistiche assunte dalla Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Milano, all'uopo assumendo come propri i contenuti del verbale conclusivo del 30 luglio 1996, nonche' quelli evidenziati nei citati verbali del 6 novembre 1995 e del 22 novembre 1995, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 2) di accogliere, conseguentemente, l'attivazione dell'iter procedimentale, cosi' come richiesto dagli operatori con le note del 24 dicembre 1996 e del 30 gennaio 1997, data la funzione sociale connessa interventi, oggetto di finanziamento pubblico; 3) di dare mandato congiunto all'Assessore all'Urbanistica e Territorio e all'Assessore ai Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale ad assumere gli ulteriori, successivi provvedimenti, sottesi all'effettivo inizio degli interventi, oggetto di finanziamento pubblico. Milano, 18 febbraio 1997 Il segretario: MINICHETTI